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Sez. 6 - , Sentenza n. 16583 del 28/03/2019 Ud. (dep. 16/04/2019) Rv. 275725 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Abbandono della difesa - Qualificazione da parte del giudice – Spettanza - Nomina sostituto - Legittimità - Dedotto esercizio dei diritti difensivi da parte dell’imputato – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275725-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La qualificazione del comportamento del difensore di fiducia, che rifiuti la dialettica processuale, come abdicativo dei diritti di difesa, spetta al giudice, che legittimamente nomina un sostituto, a nulla rilevando che detto comportamento sia stato rappresentato ex post dall'imputato come esercizio condiviso dei diritti difensivi, asseritamente conculcati. (Fattispecie relativa al rifiuto del difensore di rassegnare le conclusioni in udienza preliminare, per non avere ottenuto copia integrale delle intercettazioni telefoniche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)