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Sez. 1, Sentenza n. 47303 del 29/11/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251408 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Difensore di fiducia - Revoca tacita per inattività del difensore - Esclusione - Diritto di ricevere le notifiche di atti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251408-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)