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Sez. 1, Ordinanza n. 1909 del 04/10/1978 Cc. (dep. 06/11/1978) Rv. 140328 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140328-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*

Per il principio dell'irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il procedimento direttissimo sia stato ritualmente instaurato, ogni provvedimento inerente allo svolgimento del giudizio e di Competenza del giudice del dibattimento. In particolare, spetta al giudice e non al PM disporre la nuova citazione dell'imputato nella ipotesi in cui per qualsiasi causa sia stato disposto il rinvio del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)