Sez. 1, Ordinanza n. 1909 del 04/10/1978 Cc. (dep. 06/11/1978) Rv. 140328 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*
Per il principio dell'irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il procedimento direttissimo sia stato ritualmente instaurato, ogni provvedimento inerente allo svolgimento del giudizio e di Competenza del giudice del dibattimento. In particolare, spetta al giudice e non al PM disporre la nuova citazione dell'imputato nella ipotesi in cui per qualsiasi causa sia stato disposto il rinvio del dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)