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Sez. 1, Sentenza n. 49 del 13/01/1984 Cc. (dep. 20/02/1984) Rv. 162744 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - FATTISPECIE VARIE.*
Stato
decisa il 1984-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162744-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - FATTISPECIE VARIE.*

Una volta instaurato il giudizio direttissimo, ogni provvedimento concernente lo svolgimento di tale giudizio è di esclusiva Competenza del giudice del dibattimento e non può, per il principio dell'irretrattabilità dell'Azione penale, comportare il regresso del procedimento alla fase anteriore. La verifica della legittima instaurazione del giudizio direttissimo va, infatti, operata con riferimento al momento in cui l'imputato è stato presentato al giudice. Nessuna influenza può, pertanto, comportare l'evolversi della vicenda dibattimentale, in essa compresi la sospensione del dibattimento per la necessaria assunzione di prove, la concessione di un termine a difesa e qualsiasi altro provvedimento che determini una dilazione del dibattimento oltre il termine di dieci giorni dall'arresto, fissato unicamente per legittimare la instaurazione del giudizio direttissimo ordinario ma non per la sua definizione. (V mass n 145752; (V mass n 139164; (V mass n 140331; (V mass n 140328; (V mass n 140218).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)