Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 26/11/1998 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 213004 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Radiodiffusione - A mezzo di nastro o disco - Diritto dell'autore di radiodiffonderla - Permanenza - Mancanza di consenso - Reato di cui all'art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela dei diritti di autore, la radiodiffusione è uno dei mezzi oggetto del diritto di diffondere. Pertanto allorché abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro in cui l'opera è registrata, richiede, se effettuata dai locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore. In mancanza di questo la radiodiffusione è illecita ed è penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)