Sez. 3, Sentenza n. 23284 del 22/04/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 229425 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Opera musicale e sua diffusione - Differenza tra opera musicale e sua esecuzione - Esclusione - Radiodiffusione senza autorizzazione dell'autore - Configurabilità del reato di cui all'art. 171 lett. b) della legge n. 633 del 941, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 68 del 2003.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Nell'ambito della tutela del diritto d'autore, non esiste differenza tra l'opera musicale e la sua esecuzione, in quanto l'opera dell'ingegno musicale non consiste nella composizione grafica della partitura, ma coincide con la esternazione della creazione musicale in evento sonoro, né il legame ontologico tra autore ed opera musicale può essere vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un interprete o venga registrata su supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa. Inoltre, attesa l'indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale spettanti in via esclusiva al suo autore, il consenso di questi alla registrazione dell'opera musicale su disco fonografico non comporta anche la cessione del potere di radiodiffusione e pertanto risponde del reato di cui all'art. 171 comma primo lett. b) della legge n. 633 del 1941, anche dopo le modifiche apportate alla materia dal D.Lgs. n. 68 del 2003, il responsabile dell'emittente radiofonica che abbia diffuso alcune composizioni musicali, senza autorizzazione dell'autore, mediante l'utilizzazione dei dischi o altri supporti di riproduzione dell'opera stessa in commercio.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)