Sez. 2, Sentenza n. 476 del 07/02/1975 (Rv. 373771 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - ACCORDO VERBALE TRA PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE E TITOLARE DELLA SERVITU PER LA ESECUZIONE DI INNOVAZIONI LESIVE DEL DIRITTO DI SERVITU - REVOCA DEL CONSENSO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA SERVITU - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - ACCORDO VERBALE TRA PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE E TITOLARE DELLA SERVITU PER LA ESECUZIONE DI INNOVAZIONI LESIVE DEL DIRITTO DI SERVITU - REVOCA DEL CONSENSO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA SERVITU - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Poiche i contratti che modificano le servitu devono farsi per iscritto, a pena di nullita (art 1350 n 4 cod civ), la revoca del consenso gia prestato verbalmente dal proprietario del fondo dominante alla esecuzione di innovazioni lesive del diritto di servitu abilita a richiedere il risarcimento dei danni solo se venga dimostrata la sussistenza degli estremi richiesti, in tema di responsabilita extracontrattuale, per potere configurare nel comportamento tenuto dai titolari della servitu, che avevano prestato il loro consenso verbale, un fatto illecito, doloso o colposo, produttivo di un fatto ingiusto, secondo i principi che regolano la responsabilita extracontrattuale. (V 432/68, mass n 331441).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)