Sez. 2, Sentenza n. 432 del 10/02/1968 (Rv. 331441 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU E LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DEROGA A DISTANZE LEGALI- CONSENSO VERBALE - EFFETTI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU E LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - DEROGA A DISTANZE LEGALI- CONSENSO VERBALE - EFFETTI.*
La convenzione tra proprietari confinanti, con la quale si intenda derogare al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile a favore del quale la legge stabilisce una determinata distanza, implica la Costituzione di una vera e propria servitu, la cui esistenza, anche nei rapporti interni tra le parti, richiede l'atto scritto ad substantiam, a norma dell'art.1350, n.4 cod. civ.. conseguentemente una convenzione avente l'oggetto sopraindicato conclusa verbalmente deve ritenersi inesistente e improduttiva di effetti giuridici, con la sola eccezione costituita dall'ipotesi che il contraente in buona fede intenda esperire un'Azione di responsabilita extracontrattuale, in omaggio al principio che qualunque fatto illecito doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha compiuto al risarcimento. Pertanto e inammissibile la prova testimoniale del consenso verbale ad una costruzione in deroga alle distanze legali, dedotta al fine di negare all'attore, che tale consenso abbia prestato, la legittimazione ad agire per la rimozione della costruzione stessa, equivalendo una siffatta negazione all'attribuzione al contratto verbale, nullo per difetto di Forma, di efficacia vincolante tra le parti. (Conf. 448-63 2252-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)