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Sez. 1, Sentenza n. 2482 del 24/11/1970 (Rv. 348761 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ESTREMI - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - NECESSITA - COLPA DELL'INADEMPIENTE - PRESUNZIONE - LIMITI - CIRCOSTANZE ESCLUSIVE DELLA COLPA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348761-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ESTREMI - VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - NECESSITA - COLPA DELL'INADEMPIENTE - PRESUNZIONE - LIMITI - CIRCOSTANZE ESCLUSIVE DELLA COLPA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'inadempimento contrattuale deve essere valutato non soltanto in ordine all'elemento obiettivo in cui si concreta la violazione del contratto, ma anche in ordine all'elemento subiettivo, che qualifica la stessa violazione e consiste nella effettiva volonta del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione. La colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art 1218 cod civ, se non sia provata l'impossibilita di inadempimento della prestazione per cause non imputabili al debitore ma, quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili idonee a far escludere, anche in relazione al comportamento tenuto dalle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dello obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole. L'accertamento di tali circostanze da parte del giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)