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Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 28/02/1985 (Rv. 439696 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - COLPA O DOLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439696-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - COLPA O DOLO - NECESSITÀ.*

Al fine della risoluzione dei contratti con prestazioni corrispettive a norma dell'art. 1453 cod. civ., non basta accertare la esistenza del fatto oggettivo del mancato o tardivo adempimento e della sua attitudine a turbare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, ma occorre, altresì, accertare che l'inadempimento sia imputabile all'Obbligo quanto meno a titolo di colpa, la quale, pur presumendosi (art. 1218 cod. civ.), va, tuttavia, esclusa quando ricorrono circostanze oggettive idonee a provare la sua inesistenza. (Conf 739/70, mass n 345998, sulla prima parte; (Conf 2482/70, mass n 348761, sulla prima parte; (Conf 3919/69, mass n 344330, sulla prima parte; (Conf 3098 mass n 343034, sulla prima parte; (Conf 3644/69, mass n 343870, sulla prima parte; (Conf 1646/68, mass n 333438, sulla prima parte; (Conf 2615/66, mass n 325032, sulla prima parte; (Conf 1877/65, mass n 313577, sulla prima parte; (Conf 1308/62, mass n 252114, sulla prima parte; (Conf 610/70, mass n 345745, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)