Sez. 6, Sentenza n. 1626 del 16/10/1995 Ud. (dep. 10/02/1996) Rv. 203740 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Dibattimento - Domanda di valutazione dell'ingiustificato dissenso del P.M. - Onere dell'interessato di provare la ritualità della richiesta di procedimento speciale - Sussistenza - Conseguenti doveri del giudice - Indicazione.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
L'imputato che nel dibattimento sollecita l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di procedimento alternativo ritualmente formulata nell'udienza preliminare è stata disattesa dal giudice per l'ingiustificato dissenso del pubblico ministero ha l'onere della relativa allegazione; spetta infatti al richiedente, per il principio generale della domanda proprio dell'ordinamento processuale, fornire la prova di quanto asserito mediante l'allegazione della copia del verbale dell'udienza preliminare, non spettando al giudice del dibattimento il potere di acquisire d'ufficio una tale documentazione, ma solo quello, una volta che risulti provata la tempestiva e rituale richiesta di giudizio abbreviato, di acquisire il fascicolo del pubblico ministero per valutare o meno la fondatezza del dissenso opposto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)