Sez. 2, Ordinanza n. 694 del 26/01/1998 Cc. (dep. 16/05/1998) Rv. 210730 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Richiesta di applicazione della diminuente del rito per l'ingiustificato dissenso del pubblico ministero - Onere dell'imputato di provare di aver proposto la richiesta nell'udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, la parte che invoca l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., dolendosi del rigetto della richiesta di adozione del rito speciale a causa dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero, ha l'onere di provare di aver proposto detta richiesta al giudice per le indagini preliminari, e ciò in quanto il verbale dell'udienza preliminare non si trova inserito nel fascicolo del dibattimento bensì in quello del pubblico ministero, dal quale può essere estratta copia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)