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Sez. L, Sentenza n. 4832 del 13/05/1998 (Rv. 515401 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Ricorso per Cassazione - Motivo proponente una tesi interpretativa diversa da quella del giudice di merito - Inammissibilità - Specifica denunzia degli errori logici o giuridici - Necessità - Fattispecie relativa a clausola di contratto di assicurazione stipulata dal datore di lavoro per il caso di infortunio dei propri dipendenti.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515401-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Alla interpretazione che il giudice di merito dà delle clausole contrattuali la parte ricorrente in sede di legittimità non può contrapporre assiomaticamente una diversa tesi interpretativa, dovendo per contro specificamente denunziare gli eventuali errori logici o giuridici nei quali il giudice sia incorso (Nella specie il giudice di merito - giudicando in sede di rinvio circa la clausola di un contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro a vantaggio dei propri dipendenti, ai quali veniva garantita una determinata somma in caso di infortunio - avrebbe dovuto accertare, in relazione alle direttive impostegli dalla S.C., se la clausola controversa rientrasse nella fattispecie dell'assicurazione per conto altrui, a norma dell'art. 1891 cod. civ.. Nel condurre tale indagine detto giudice aveva particolarmente valorizzato la previsione contrattuale che faceva dipendere dall'espresso consenso scritto degli aventi diritto il versamento al datore di lavoro contraente della indennità liquidata in base alla polizza ed aveva concluso per la riconducibilità della fattispecie all'art. 1891 cod. civ. ritenendo spettare al lavoratore la veste di assicurato ai sensi di detta norma. La S.C. ribadendo il principio di cui alla massima ha confermato la decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1897

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)