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Sez. L, Sentenza n. 9721 del 29/09/1998 (Rv. 519241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Motivo proponente meramente una tesi interpretativa contrapposta a quella del giudice di merito - Inammissibilità - Specifica denunzia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi motivazionali - Necessità - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 35 del c.c.n l. 1986 per i dipendenti ENEL, prevedente, nel caso di impugnazione del licenziamento disciplinare, il diritto del lavoratore ad un assegno alimentare per la durata del giudizio di impugnazione.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito possono esser prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima.(Nella specie il giudice di merito, con motivazione considerata dalla S.C. conforme ai menzionati criteri ermeneutici ed immune da contradditorietà, aveva ritenuto ch la norma dell'art. 35 del c.c.n.l. 1986 per i dipendenti dell'ENEL, in base alla quale nel caso di impugnazione del licenziamento disciplinare il lavoratore ha diritto ad un assegno alimentare sino alla sentenza di primo grado che definiva il giudizio, comportasse, in sostanza, la sospensione della sanzione disciplinare alla sola condizione del promovimento del giudizio da parte del lavoratore, con conseguente diritto di quest'ultimo al detto assegno anche per il periodo successivo agli eventi idonei a determinare l'estinzione del giudizio - quale nella specie la mancata riassunzione di questo dopo un periodo di sospensione per pendenza di un procedimento penale relativo agli stessi fatti posti a base del licenziamento - sino al momento dell'effettiva dichiarazione di estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)