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Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 15/12/1970 (Rv. 349117 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SOCIETA IN ACCOMANDITA AMMESSA AL CONCORDATO - ISTANZA DEI SOCI PER L'AMMISSIONE IN NOME PROPRIO - DECRETO NEGATIVO - OMESSA DICHIARAZIONE D'UFFICIO DEL FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST- AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349117-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SOCIETA IN ACCOMANDITA AMMESSA AL CONCORDATO - ISTANZA DEI SOCI PER L'AMMISSIONE IN NOME PROPRIO - DECRETO NEGATIVO - OMESSA DICHIARAZIONE D'UFFICIO DEL FALLIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST- AMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione, previsto dall'art 111 cost, concerne tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla Forma esteriore assunta e dal nome loro attribuito dalla legge, abbiano contenuto decisorio e carattere di definitivita, nel senso che incidono su diritti soggettivi e non ammettano altri mezzi di gravame. E, pertanto, impugnabile ai sensi della citata norma, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ritenendo che i soci accomandatari di una societa, gia ammessa al concordato preventivo, non siano imprenditori commerciali, ha respinto l'istanza con la quale i medesimi avevano richiesto di essere ammessi in nome proprio a tale beneficio e, nel contempo, ha omesso di dichiararne di ufficio il fallimento ai sensi dell'art 162 legge fallimentare. Tale provvedimento, infatti, ha natura decisoria e definitiva, in quanto, mentre da un lato rende piu agevole la dichiarazione di fallimento dei soci accomandatari nel caso di inadempienza della societa agli obblighi del concordato ed incide sul loro diritto soggettivo di avvale si della procedura concorsuale agevolata, dall'altro, non essendo accompagnato dalla dichiarazione di fallimento degli istanti, non puo essere impugnato neanche in Sede di opposizione al fallimento. (V 1183'69, mass n 339772 685'66, mass n 321364).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)