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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 11/03/1966 (Rv. 321364 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE - NON IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321364-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE - NON IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Il ricorso per Cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione concerne i provvedimenti che abbiano il carattere della definitivita e della decisorieta e per i quali non sia consentito uno specifico mezzo di impugnazione. Il decreto del tribunale che rigetta la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, implicando la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che l, ha proposta, e privo di autonomia e di definitivita e non e pertanto impugnabile col ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. *

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)