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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9924 del 20/04/2018 (Rv. 648122 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Termine per l'emissione del lodo – Applicazione della disciplina di cui all’art. 1722 c.c.- Conseguenze- Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648122-01

ARBITRATO - IN GENERE

In tema di arbitrato irrituale, l'inutile decorso del termine stabilito dalle parti per il deposito del lodo determina l'estinzione del mandato conferito agli arbitri ai sensi dell'art. 1722, comma 1, n. 1, c.c., salvo che le stesse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, applicando erroneamente l'art. 816 sexies c.p.c., che riguarda il solo arbitrato rituale, aveva sospeso il termine di deposito del lodo, stante l'avvenuta trasformazione della società parte del giudizio in ditta individuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 sexies, Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)