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Sez. 1, Sentenza n. 11270 del 05/07/2012 (Rv. 623078 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - IN GENERE | Arbitrato irrituale - Riconducibilità alla figura del mandato congiunto - Fondamento - Effetti - Termine di deposito del lodo - Decorrenza.
Stato
decisa il 2012-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623078-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - IN GENERE

L'arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la controversia; inoltre, data la natura dell'incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per l'esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine (comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo comma, cod. civ., del quale dev'essere data congrua e adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Civ. art. 1730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)