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Sez. 1, Sentenza n. 2629 del 11/12/1972 Ud. (dep. 03/04/1973) Rv. 123693 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE -VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123693-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE -VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*

Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, cioe l'Esercizio del diritto di critica garantito dall'art 21 della Costituzione, trova un limite insuperabile negli altri diritti egualmente tutelati, quali, ad esempio, i diritti personalissimi e quelli che concernono il decoro ed il prestigio delle istituzioni. Di conseguenza, costituisce vilipendio punibile la critica che si concreti in manifestazioni di offesa e di disprezzo per le istituzioni costituzionali dello stato o per le forze armate.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)