Sez. 1, Sentenza n. 2629 del 11/12/1972 Ud. (dep. 03/04/1973) Rv. 123693 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE -VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE -VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART 21 COST - ESCLUSIONE.*
Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, cioe l'Esercizio del diritto di critica garantito dall'art 21 della Costituzione, trova un limite insuperabile negli altri diritti egualmente tutelati, quali, ad esempio, i diritti personalissimi e quelli che concernono il decoro ed il prestigio delle istituzioni. Di conseguenza, costituisce vilipendio punibile la critica che si concreti in manifestazioni di offesa e di disprezzo per le istituzioni costituzionali dello stato o per le forze armate.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)