Sez. 3, Sentenza n. 4190 del 22/02/2010 (Rv. 611895 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Udienza di comparizione ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ. - Mancata comparizione dell'opponente - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Pronunzia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Dichiarazione di improcedibilità con ordinanza - Conseguenze - Natura di sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ., è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)