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Sez. 3, Sentenza n. 711 del 18/01/2003 (Rv. 559857 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Udienza di comparizione ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ. - Mancata comparizione delle parti - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, cod. proc. civ. - Sussistenza - Pronunzia di improcedibilità - Ammissibilità - Esclusione - Dichiarazione di improcedibilità con ordinanza - Conseguenze - Natura di sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559857-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, cod. proc. civ., e applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)