Sez. 6, Sentenza n. 1758 del 30/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207494 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE | Ordine di esecuzione - Carcerazione - Di soggetto in custodia cautelare - Computabilità del periodo di custodia ai fini della successiva espiazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE
In materia di sospensione della esecuzione di misure cautelari, opera la regola fondamentale per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli, nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva: ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)