Sez. 1, Sentenza n. 6066 del 04/11/1999 Cc. (dep. 21/12/1999) Rv. 214841 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Perdita di efficacia della custodia cautelare quando quella già subita non sia inferiore alla pena inflitta - Computo, a tal fine, anche del periodo in cui, nel corso della custodia cautelare, vi sia stata espiazione di pena per altri fatti - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Ai fini di cui all'art.300, comma 4, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art.297, comma 5, c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)