Sez. 1, Sentenza n. 16390 del 24/07/2007 (Rv. 599618 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Delibera inesistente - Impugnazione - Condizioni - Atto materialmente inesistente - Proposta del socio non discussa in assemblea - Inesistenza materiale della delibera - Impugnabilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI
Può essere impugnata e conseguentemente dichiarata invalida la delibera societaria inesistente quando vi sia un atto scrutinabile, ovvero quando possa valutarsi la palese difformità dal modello legale o l'assenza di requisiti essenziali; diversamente, non può configurarsi alcun atto impugnabile nell'ipotesi in cui una richiesta del socio (nella specie, di proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori) non venga presa in considerazione dal presidente dell'assemblea e conseguentemente né discussa né approvata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)