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Sez. 1, Sentenza n. 7693 del 31/03/2006 (Rv. 588237 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - OBBLIGAZIONI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Pluralità di emissioni obbligazionarie - Comunanza d'interessi tra i sottoscrittori - Esclusione - Costituzione di distinte assemblee degli obbligazionisti - Necessità - Modificazione delle condizioni di ciascun prestito - Approvazione dei relativi sottoscrittori - Necessità - Partecipazione all'assemblea dei sottoscrittori di un prestito diverso - Conseguenze - Annullabilità della delibera - Esclusione - Inesistenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588237-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - OBBLIGAZIONI - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI - DELIBERAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui una società abbia posto in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee (ed eventualmente distinti rappresentanti comuni), ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l'organizzazione. L'eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede, pertanto, unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall'art. 2415 cod. civ., poiché soltanto ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente; ne consegue che l'approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un'emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l'inesistenza della relativa delibera, la cui impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 2377, secondo comma, richiamato dall'art. 2416, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2415, Cod. Civ. art. 2416, Cod. Civ. art. 2417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)