Sez. U, Sentenza n. 13688 del 14/06/2006 (Rv. 589541 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperative edilizie - Cooperative fruenti di contributi pubblici - Controversia concernente la pretesa della cooperativa a conseguire il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo idoneo - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, la controversia promossa dalla società cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato da una persona, rispetto alla quale si assuma essere stato emesso, e divenuto definitivo, un provvedimento di esclusione della qualità di socio assegnatario dell'immobile medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia nella quale sono dedotte posizioni soggettive caratterizzate da rapporti paritari tra gli interessati. Rispetto a tale controversia, la questione se detto titolo sussista (per non essere stato ancora definitivamente concluso il procedimento all'esito del quale il familiare convivente con l'originario assegnatario potrebbe avere assunto o meno, a propria volta, la qualità di assegnatario) non investe il tema della giurisdizione, ma unicamente il merito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 10/11/1965 num. 1179, Legge 17/02/1992 num. 179 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 136 art. 16, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53, Decreto Legge 06/09/1965 num. 1022, Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)