Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 09/10/2013 (Rv. 628135 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | In genere.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di cooperative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione è fondato sulle comuni regole correlate alla posizione giuridica soggettiva prospettata, sicché nella fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri tesi al perseguimento di interessi pubblici e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, le controversie, relative a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti, sono devolute al giudice amministrativo, mentre nella fase privatistica sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle vicende del rapporto, sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, come quella tendente a far valere, tramite la contestazione della deliberazione di esclusione, i diritti inerenti alla qualità di socio, tra cui il diritto al godimento dell'alloggio, a nulla rilevando che sia già stato stipulato o no il mutuo individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 01/11/1965 num. 1179, Legge 17/02/1992 num. 179 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/1965 num. 1022, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)