Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 319 del 1990
Massime (2)
Massima n. 15830
- Circolazione stradale
- Assicurazione obbligatoria
- Sinistri cagionati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in stato di liquidazione coatta
- Risarcimento del danno
- Intervento del "fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito presso l'i.n.a.
- Rivalutazione delle somme
- Prevista revisione tramite provvedimenti legislativi
- Lamentato deteriore trattamento rispetto agli incidenti cagionati da veicolo non identificato
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, per ritenuta congruità del sistema di adeguamento, tramite provvedimenti legislativi, dei massimali previsti a titolo di risarcimento danni per i casi di incidenti causati da veicoli la cui impresa assicuratrice sia in liquidazione coatta, in quanto proprio il suddetto meccanismo ha consentito di porre in risalto l'irrazionalità del diverso sistema già vigente per i sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati e di pervenire alla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso. - S. n. 560/1987.
Norme impugnate
- art. 19, lett. c) legge 24 dicembre 1969, n. 990
- art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 15831
- Circolazione stradale
- Assicurazione obbligatoria
- Sinistri cagionati da veicoli non coperti da assicurazione
- Risarcimento del danno
- Massimali previsti presso l'i.n.a. fondo di garanzia per le vittime della strada
- Rivalutazione delle somme
- Prevista revisione tramite provvedimenti legislativi
- Lamentato deteriore trattamento rispetto agli incidenti cagionati da veicolo non identificato
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della stessa.
Norme impugnate
- art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990
- art. 19, lett. b) legge 24 dicembre 1969, n. 990
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la s.p.a. UNIASS Assicurazioni in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia ed altri e l'I.N.A.I.L. ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39);
che il giudice a quo espone quanto segue: 1) con sentenza penale divenuta irrevocabile, era stata accertata la
responsabilità di Zonta Renzo in relazione ad un incidente stradale che aveva cagionato la morte di due persone; 2) il Tribunale di Trento, adito in rivalsa dall'I.N.A.I.L. aveva accolto la domanda condannando al rimborso delle somme erogate il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice del danneggiante (posta medio tempore in liquidazione coatta amministrativa) e la s.p.a. UNIASS Assicurazioni (in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo di garanzia); 3) quest'ultima aveva appellato la decisione assumendo l'estinzione dell'obbligazione verso l'I.N.A.I.L. per effetto dei versamenti effettuati a titolo di provvisionale agli eredi delle vittime, i quali, a loro volta, avevano proposto separato gravame;
che, ammontando all'epoca del sinistro il massimale previsto dalla Tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 a quaranta milioni di lire, il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale della previsione normativa che affida la rivalutazione delle somme alla periodica revisione tramite provvedimenti legislativi;
che, secondo la Corte d'appello, la situazione parrebbe deteriore rispetto a quella delle vittime d'incidenti cagionati da veicolo non identificato cui si riferisce la sentenza n. 560 del 1987 di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità del primo comma della norma impugnata), laddove identica sarebbe l'esigenza di garantire una reale copertura del rischio, dovendosi tener conto del massimale vigente al momento del sinistro.
punto 2
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 560 del 1987, ha nettamente distinto l'ipotesi del sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato dalle altre due previsioni d'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (veicolo o natante non assicurato nonché stato di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice);
che proprio il meccanismo di adeguamento dei minimi di garanzia attuato, per i casi da ultimo citati, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti, succedutisi nel tempo, ha consentito di porre in risalto l'irrazionalità dell'omessa collocazione nel flusso temporale del risarcimento di cui alla prima ipotesi e di pervenire alla conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale;
che, quindi, per la ritenuta congruità di tale sistema - consistente in periodiche ponderazioni dei valori monetari del risarcimento (cfr. da ultimo il d.P.R. 9 febbraio 1990, in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, che aumenta i limiti de quibus in conformità alla direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983) - deve ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui richiama la lettera c), dell'art. 19 della stessa legge;
che, a sua volta, la questione concernente il medesimo comma, nella parte in cui richiama la lettera b) di tale legge risulta del tutto irrilevante nel giudizio a quo, onde la prospettata questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze