Sez. 3, Sentenza n. 35395 del 14/07/2010 Cc. (dep. 30/09/2010) Rv. 248367 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Importazione di imbarcazioni - Presupposto - Passaggio della linea di confine - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il reato di contrabbando conseguente all'importazione, da paese non comunitario, di imbarcazioni in mancanza delle condizioni di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1553 del 1961, presuppone necessariamente il passaggio, clandestino o fraudolento, della linea doganale. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo di imbarcazione che, seppure iscritta nel registro navale delle Isole Cayman, risultava costruita in Italia ed acquistata da società avente sede nello spazio Iva comunitario).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., Legge 03/11/1961 num. 1553, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)