Sez. 3, Sentenza n. 5035 del 13/01/2010 Cc. (dep. 09/02/2010) Rv. 246054 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Importazione temporanea di veicoli - Requisito della residenza - Nozione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, la nozione di residenza di cui all'art. 2 della convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957 n. 1163, deve ritenersi caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile. (Fattispecie di importazione di veicoli integrante il reato di contrabbando per mancanza di residenza all'estero).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)