Sez. 2, Sentenza n. 9883 del 12/11/1996 (Rv. 500493 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE | Vendita da piazza a piazza - Consegna della merce al vettore - Effetti - Liberazione del venditore dall'obbligo di consegna - Garanzia per i vizi della cosa venduta non causati dal trasporto - Permanenza - Onere del compratore di denunziare tali vizi al vettore al momento della consegna - Insussistenza.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE
Nella vendita da piazza a piazza con clausola "franco partenza", il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti, senza che l'operatività di tale garanzia sia condizionata all'assolvimento da parte del destinatario della merce di un onere di preventiva denunzia al vettore di tali vizi, estranei alla responsabilità di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)