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Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1994 (Rv. 485279 - 01)

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Di cosa da trasportare - In genere, specificazione | Vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza - Consegna della cosa - Sostituzione del vettore e dello spedizioniere al venditore - Effetto liberatorio - Inadempimento del vettore - Responsabilità del venditore - Esclusione - Limiti - Presenza nel contratto della clausola C.F. O C.I.F. - Ininfluenza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485279-01

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Consegna - Di cosa da trasportare - In genere, specificazione

Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliari "ex lege" del compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest'ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell' inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall'art. 1228 cod. civ., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. O C.I.F. che attiene soltanto all'assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposto dalla comune diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)