Sez. 2, Sentenza n. 6120 del 06/03/2008 (Rv. 602410 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Da parte di un coniuge di beni personali dell'altro coniuge (quote sociali) - Applicabilità dell'art. 177 lettera a) cod. civ. - Esclusione - Ragioni - Acquisto non proveniente da terzo - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 lettera a) cod. civ., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 cod. civ., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi. (Nel caso di specie, in costanza di matrimonio, erano stati alienati da un coniuge, all'altro propri beni personali, consistenti in quote sociali, cui era seguito, all'atto dello scioglimento della società, l'attribuzione di un cespite immobiliare al coniuge acquirente, escluso dalla comunione per espressa indicazione contenuta nel rogito, seguita dalla dichiarazione adesiva dell'altro coniuge. La Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ne ha escluso al riconduzione alla comunione legale, richiesta dal cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 177 lett. A, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)