diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 799 del 15/01/2009 (Rv. 606076 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Diritto di credito all'indennizzo dovuto dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri - Acquisto alla comunione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606076-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

Il credito per l'indennizzo, dovuto ai sensi dell'art. 936 cod. civ., dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un "bene" ai sensi degli articoli 810, 812 e 813 cod. civ., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)