Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 23/03/1985 (Rv. 439993 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA AD INIZIATIVA DELLA PARTE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA AD INIZIATIVA DELLA PARTE - TEMPESTIVITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Alla stregua della norma di cui all'art. 291 primo comma cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso per Cassazione, deve ritenersi che alla rinnovazione della notificazione nulla quale atto idoneo ad impedire ogni decadenza, possa provvedere la parte anche di propria iniziativa con una regolare seconda notifica del ricorso, restando la tempestività dell'impugnazione da riscontrarsi con riferimento alla data in cui è stata compiuta prima. (V 4905/78, mass n 394623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)