Sez. 1, Sentenza n. 4905 del 27/10/1978 (Rv. 394623 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - EFFICACIA SANANTE - CONDIZIONI - APPLICABILITA AL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - EFFICACIA SANANTE - CONDIZIONI - APPLICABILITA AL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 291 cod proc civ, il quale consente, con efficacia sanante ex tunc, di ordinare la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ove questa, per la presenza di un certo collegamento tra il destinatario dell'atto ed il luogo o la persona presso cui e stata irregolarmente effettuata, sia affetta da vizio che ne comporti la nullita, e non la giuridica inesistenza, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per Cassazione. Ne consegue che, ove la suprema Corte, ai sensi di detta norma, disponga la rinnovazione della notifica del ricorso per Cassazione, la rinnovazione medesima implica sanatoria della prima notificazione, ed osta a che si verifichi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nelle more tra la notificazione nulla e la sua rinnovazione. (V 1670/77, mass n 385381; (V 2423/66, mass n 324690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)