Sez. U, Sentenza n. 180 del 21/01/1976 (Rv. 378833 - 01)
CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA - COSTITUZIONE SU TERRENI PRIVATI - INDENNIZZI - LIMITI - DANNI ALLA PRODUZIONE AGRARIA - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - ART 54 DEL TU SULLA CACCIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA - COSTITUZIONE SU TERRENI PRIVATI - INDENNIZZI - LIMITI - DANNI ALLA PRODUZIONE AGRARIA - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - ART 54 DEL TU SULLA CACCIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 42 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata per contrasto con l'art 42, terzo comma, cost, nei riguardi dell'art 54 del tu sulla caccia, approvato con RD 5 giugno 1939 n 1016, sotto il riflesso che quest'ultima norma limita la facolta del ministero per l'agricoltura di disporre indennizzi a favore dei privati, i cui terreni sono stati compresi in zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, ai soli danni inerenti alla produzione agraria e non anche agli altri disagi arrecati ai proprietari dalla presenza sui loro fondi di una notevole quantita di selvaggina e rimette, altresi, all'apprezzamento discrezionale della pa sia la stessa indennizzabilita che la misura dell'eventuale indennizzo, senza assicurarne in alcun modo la congruita. Infatti, la Costituzione su fondi privati di zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, non incidendo in modo apprezzabile sulla facolta di godimento dei detti beni, non rientra fra le ipotesi di espropriazione - anche non traslative - cui il terzo comma del citato art 42 cost collega lo Obbligo dell'indennizzo, ma deve essere, invece, ricondotta alla distinta categoria dei limiti del diritto di proprieta regolati dal secondo comma della stessa disposizione costituzionale, per i quali non e previsto alcun indennizzo a condizione che essi, come quelli di specie, siano previsti mediante leggi generali destinati alla generalita dei soggetti i cui beni si trovino in date situazioni, salva la possibilita di accertare, mediante singoli Atti amministrativi, la concreta esistenza di tali situazioni rispetto a beni determinati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)