Sez. 2, Sentenza n. 20979 del 05/10/2007 (Rv. 599881 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Norme a tutela dell'esercizio della caccia - Dedotta violazione del diritto costituzionale al godimento della proprietà privata in fattispecie relativa all'apposizione di cartelli di divieto di caccia sul proprio fondo - Ordinanza ingiunzione per mancanza di autorizzazione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 842 cod.civ., in quanto consenta l'esercizio della caccia nei fondi appartenenti a privati proprietari (salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia), e dell'art. 15 della L. n. 157/1992 con riferimento all'art. 25 L. reg. Toscana n. 3 del 1994, in quanto non permetta di tutelare il proprio fondo mediante l'apposizione di cartelli di divieto di esercizio della caccia, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, è manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione riguardante l'abusiva installazione di cartelli di divieto di caccia sul proprio terreno in difetto di autorizzazione amministrativa, attesa la natura meramente conoscitiva della predetta autorizzazione prevista dalla normativa regionale con riferimento alla istituzione di fondi chiusi all'attività venatoria a fini di protezione della fauna selvatica omeoterma.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 12/01/1994 num. 3 art. 25, Legge Reg. Toscana 12/01/1994 num. 3 art. 26, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 15, Cod. Civ. art. 842 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)