Sez. L, Sentenza n. 4380 del 16/05/1997 (Rv. 504451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 13 C.C.N.L. 19 giugno 1987 per i dipendenti di aziende municipalizzate in tema di qualifiche di quinto e sesto livello.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione della clausola di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, la suprema corte ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva interpretato l'art. 13 del contratto collettivo per i lavoratori delle aziende municipalizzate del 19 giugno 1987 affermando che l'elemento differenziale tra la qualifica di quinto e di sesto livello era costituito dalla facoltà, per i lavoratori di quest'ultima più elevata categoria, di decisione e di autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio o del reparto nell'ambito del servizio o del settore cui si riferiva l'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/06/1987 num. 13, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)