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Sez. L, Sentenza n. 3275 del 22/03/1995 (Rv. 491318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 21 del contratto collettivo per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale in tema di comunicazione del provvedimento disciplinare e di irrilevanza della spedizione del medesimo.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione della clausola di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che, in sede di rinvio, aveva interpretato l'art. 21 del contratto collettivo per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale nel senso della necessità che, entro il periodo di quindici giorni ivi previsto, la lettera raccomandata di comunicazione dl provvedimento disciplinare sia pervenuto al domicilio del destinatario, non potendo la comunicazione considerarsi avvenuta -in contrasto con la natura di atto unilaterale recettizio propria del provvedimento disciplinare- con la sola spedizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)