Sez. L, Sentenza n. 4174 del 05/05/1987 (Rv. 452933 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - DISPOSIZIONE EX ART. 55 LEGGE FALLIMENTARE - CARATTERE ECCEZIONALE - FINALITÀ - ESTENSIONE AD ALTRE IPOTESI DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - SOSPENSIONE - DISPOSIZIONE EX ART. 55 LEGGE FALLIMENTARE - CARATTERE ECCEZIONALE - FINALITÀ - ESTENSIONE AD ALTRE IPOTESI DI LIQUIDAZIONE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La norma dell'art. 55, primo comma, della legge fallimentare, concernente la sospensione del corso degli interessi, costituisce una disposizione eccezionale (finalizzata ad assicurare la par condicio dei creditori), che è limitata al fallimento ed alle altre procedure concorsuali regolate dal R.d. 16 marzo 1942 n. 267, per le quali è espressamente richiamata, e non è quindi applicabile, in Mancanza di espressa previsione legislativa, ad altre ipotesi di liquidazione patrimoniale (come, nella specie, quella conseguente alla soppressione dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici). (V 7/85, mass n 438212).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)