Sez. 1, Sentenza n. 7 del 05/01/1985 (Rv. 438212 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DEBITI - INTERESSI RELATIVI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - ART. 55 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - DEBITI - INTERESSI RELATIVI - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - ART. 55 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a credito pecuniario nei confronti di un ente pubblico, il corso degli interessi non resta sospeso dalla data della messa in liquidazione dell'ente medesimo, secondo la procedura prevista dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse da una accertata o presumibile incapienza del suo patrimonio, né il principio della sospensione degli interessi di cui all'art. 55 della legge fallimentare, il quale trova giustificazione nello stato di insolvenza e nella correlativa esigenza di assicurare la "par condicio creditorum", è estensibile a procedure liquidatorie di persone giuridiche, pubbliche o private, prescindenti da detta insolvenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 10, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)