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Sez. 2, Sentenza n. 571 del 02/03/1971 Ud. (dep. 26/11/1971) Rv. 119401 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - REATO PROPRIO - ESCLUSIONE - ESTREMI DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119401-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - SOTTRAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI ALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - REATO PROPRIO - ESCLUSIONE - ESTREMI DEL REATO.*

La disposizione di legge di cui agli artt 5 legge 31 gennaio 1954, n 2 e 9 legge 2 luglio 1957, n 474, e diretta a 'chiunquè sottrae con qualsiasi mezzo prodotti petroliferi al pagamento della imposta di fabbricazione; essa quindi configura non gia un reato 'propriò o 'specialè, che puo essere commesso cioe soltanto da chi rivesta una data qualita o si trovi in una certa situazione, ma un reato 'comuné, che puo essere commesso cioe da qualsiasi persona. Pertanto, colui che trasporta illegittimamente partite di oli minerali, sottraendole o tentando di sottrarle, in tutto o in parte, al pagamento della imposta, commette non gia il reato di trasporto senza certificato di provenienza, quale previsto dagli artt 5 e 15 della legge 2 luglio 1957, n 474, o quello genericamente contemplato nell'art 26 del RDL 28 febbraio 1939, n 334 e successive modificazioni, ma invece realizza il delitto di cui agli artt 54 n 2 del 1954 e 94 n 474 del 1957, che prevede appunto il caso della sottrazione o del tentativo di sottrazione, con qualsiasi mezzo, dei prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento della imposta di fabbricazione e per la cui consumazione occorre la cosciente volonta di compiere Atti fraudolenti diretti a sottrarsi al pagamento della imposta.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 9, Legge 31/01/1954 num. 2 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 28/02/1939 num. 334 art. 26, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)