Sez. 1, Ordinanza n. 19746 del 07/04/2005 Cc. (dep. 24/05/2005) Rv. 231797 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza | Decisioni censurabili attraverso lo strumento del conflitto di giurisdizione o di competenza - Regola generale di non impugnabilità - Ordinanza di incompetenza nel procedimento di esecuzione - Applicabilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice, richiesto ex art. 671 cod. proc. pen. di applicare la disciplina del reato continuato, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell'istanza, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)