diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2667 del 23/09/1998 Cc. (dep. 25/09/1998) Rv. 211572 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Decisione di incompetenza territoriale - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211572-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Le sentenze relative alla competenza sono sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, secondo comma c.p.p.. Tale regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza (Nella specie si trattava di ordinanza del tribunale - in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale - con la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale: la Corte ha ulteriormente precisato che siffatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)