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Sez. 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963 (Rv. 261373 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - CREDITO DI NON PRONTA LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261373-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - CREDITO DI NON PRONTA LIQUIDAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*

Qualora il convenuto chiede, oltre al rigetto della domanda dell'attore per compensazione con un suo maggior credito, anche la condanna dell'attore medesimo al pagamento della differenza, ricorre l'ipotesi dell'art 36 cod proc civ, cioe non della semplice eccezione di compensazione, ma della domanda riconvenzionale dipendente dal titolo che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. In tal caso, poiche la compensazione giudiziale, disciplinata dallo art 1243, secondo comma cod civ, e ammessa solo se si riconosce la facile e pronta liquidabilita del credito dedotto in compensazione, deve trovare applicazione, anche sotto Forma di coordinamento, la disposizione dell'art 35 cod proc civ, nel senso che se il giudice riconosca che il credito opposto non sia di pronta e facile liquidazione e, viceversa, sia pronto e liquido il credito dedotto in citazione, dev'essere emessa condanna per tale credito respingendosi l'eccezione di compensazione giudiziale, ma l'istruzione della causa deve proseguire per l'accertamento del credito opposto, che pur non potendo operare in via di compensazione, non deve trovare impedimento allo scopo al quale tende, cioe al conseguimento della successiva sentenza di condanna. Tali principi si applicano anche quando in Sede di opposizione all'esecuzione sia eccepito in compensazione un credito non potuto opporre nel precedente giudizio di cognizione concluso con la sentenza che costituisce titolo della esecuzione. (V 2865/62, 3115/59, 2097/58, 3896/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)