Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 19/03/1979 (Rv. 397948 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AMBITO DEL GIUDIZIO - DOMANDE NON COMPRESE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESTENSIONE DEL PREDETTO AMBITO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA IN PIU TRA IL CREDITO OGGETTO DELL'ESECUZIONE E QUELLO MAGGIORE OPPOSTO IN COMPENSAZIONE DAL DEBITORE OPPONENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AMBITO DEL GIUDIZIO - DOMANDE NON COMPRESE NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESTENSIONE DEL PREDETTO AMBITO - DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA IN PIU TRA IL CREDITO OGGETTO DELL'ESECUZIONE E QUELLO MAGGIORE OPPOSTO IN COMPENSAZIONE DAL DEBITORE OPPONENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
L'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione deve rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, cosicche non e consentito al giudice prendere in considerazione e decidere questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validita del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso. Tuttavia, poiche anche rispetto ai limiti di cognizione del giudice dell'opposizione opera, con efficacia convalidante, l'accettazione del contraddittorio nelle domande che non sarebbero, in linea di principio, comprese nella sua Competenza, puo essere presa in considerazione in Sede di opposizione, ove sia accettato il contraddittorio, anche la domanda di condanna al pagamento della differenza in piu tra il credito per cui si procede e quello, di maggiore ammontare, opposto in compensazione dal debitore opponente. (V 4088/77, mass n 387772; (V 3247/75, mass n 377364; (contra 971/63, mass n 261373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)