Sez. L, Sentenza n. 12760 del 01/09/2003 (Rv. 566455 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Maggiorazioni retributive erogate con continuità per turni periodici - Inclusione nella retribuzione ordinaria globale di fatto - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 cod. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore della l 29 maggio 1982 n. 297 - ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come l'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività) o la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per i dipendenti da imprese industriali private, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960) facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)