Sez. L, Sentenza n. 3623 del 16/04/1994 (Rv. 486232 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Secondo regolari turni periodici - Maggiorazione retributiva - Inclusione nella retribuzione normale - Rilevanza ai fini del calcolo degli istituti indiretti - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno
L'eventuale maggiorazione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva in favore di quanti prestino lavoro notturno secondo regolari turni periodici costituisce parte integrante della retribuzione "normale" spettante al lavoratore, così da dovere essere ricompresa nel calcolo degli istituti retributivi indiretti che debbano essere liquidati sulla base di quest'ultima, in forza di disposizioni legali o contrattuali in tal senso, come nel caso del compenso per le festività, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954; della gratifica natalizia e del compenso per ferie, ai sensi dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 e, come tale, non modificabile in "peius" da successivi contratti o accordi collettivi, nonché, per il settore metalmeccanico, degli artt. 14 e 15 della disciplina speciale, parte prima del C.C.N.L. 16 luglio 1979; e delle ferie, ai sensi dell'art. 36 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)