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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018 (Rv. 650853 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650853-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)